Circolare Ispettorato Lavoro
Si segnala che con lettera/circolare del 12 ottobre 2017 n. 3 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito ai propri uffici territoriali chiarimenti inerenti l’omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad un rischio specifico e le sanzioni relative da applicarsi, al fine di assicurare uniformità di comportamento del personale ispettivo nell’adozione dei vari provvedimenti sanzionatori.
La circolare in primo luogo ricorda che nell’ambito della normativa in materia di salute e sicurezza la sorveglianza sanitaria diventa un obbligo quando ciò emerge dal processo di valutazione dei rischi.
Tale obbligo, in particolare nel Titolo I del d.lgs. 81/08 è riconducibile a tre fattispecie diverse a cui si applicano differenti disposizioni sanzionatorie.
Nello specifico:
- va applicata la sanzione per la violazione dell’ art. 18 comma 1 lett. a) – arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro (art. 55 comma 5 lett. c) – nel caso in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore ai fini dell’affidamento di compiti specifici che non dipendono dai rischi dell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in sotterraneo, lavori in quota, lavori subacquei etc);
- va applicata la sanzione per la violazione dell’ art. 18 comma 1 lett. g) – ammenda da 2.192 a 4.384 euro (art. 55 comma 5 lett. e) – in tutti i casi in cui la normativa vigente preveda l’obbligo della sorveglianza sanitaria;
- va applicata la sanzione per la violazione dell’ art. 18 comma 1 lett. bb) – sanzione amministrativa pecuniaria da 1.056 a 4.932 euro (art. 55 comma 5 lett. g) – nel caso in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria e già sottoposto a visita medica ed esami clinici, non sia stato ancora espresso giudizio di idoneità, ma in visita ispettiva viene riscontrato che lo stesso è stato adibito alla mansione per cui era stata richiesta la sorveglianza sanitaria.
Per completezza di informazione si allega il testo integrale del provvedimento.