SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione dei lavoratori

Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Si segnala che con Circolare n. 1 dell’11 gennaio 2018 (pubblicata sul sito del Ministero del lavoro il 24 gennaio u.s.) l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito ai propri uffici territoriali indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione dei lavoratori.
In primo luogo nella circolare viene richiamato l’art. 20 comma 1 lett. g) del d.lgs. 81/15 che ha abrogato l’art. 34 comma 1-bis del d.lgs. 81/08 nella parte in cui veniva consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di cui all’oggetto solo per le aziende fino a 5 dipendenti.

La modifica introdotta ha rimosso tale limitazione, riconoscendo che anche nelle imprese con più di cinque lavoratori sia possibile lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro, purché quest’ ultimo sia in possesso della formazione prevista per gli addetti antincendio e per gli addetti al primo soccorso.

Tale facoltà concessa al datore di lavoro – precisa la circolare – non significa tuttavia che il datore di lavoro che svolge tali compiti non sia soggetto agli obblighi di cui all’art. 18 del T.U. sulla sicurezza, tra i quali è prevista la designazione dei lavoratori addetti al primo soccorso e prevenzione incendi e l’adozione di tutte le misure necessarie ai fini della prevenzione.

Ai fini dell’ adempimento degli obblighi soprarichiamati il datore di lavoro dovrà comunque tenere conto della natura delle attività, delle dimensioni dell’azienda o unità produttiva e del numero delle persone presenti.

Pertanto, dispone infine la circolare, il fatto che il datore di lavoro, previa adeguata formazione, possa svolgere le attività di prevenzione incendi e primo soccorso, non significa che debba operare in totale autonomia per tali compiti, ma deve avvalersi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di sicurezza, lavoratori che vanno designati in numero adeguato e sufficiente,  secondo quanto previsto dall’art. 43 comma 2 del Testo Unico.