Indicazioni operative sull’installazione e utilizzo di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo

Indicazioni operative sull’installazione e utilizzo di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 5/2018, ha fornito indicazioni operative in ordine alle problematiche inerenti l’installazione e l’utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo.

 

Istruttoria delle istanze presentate

  • l’istruttoria non coinvolge normalmente aspetti tecnici particolari che debbano essere valutati da personale con la qualifica di “ispettore tecnico”, salvo casi eccezionali;
  • l’oggetto dell’attività valutativa riguarda l’effettiva sussistenza delle ragioni legittimanti l’adozione del provvedimento e la finalità per la quale viene richiesta l’autorizzazione (ragioni organizzative, produttive, di sicurezza e di tutela del patrimonio aziendale);
  • le eventuali condizioni poste all’utilizzo delle strumentazioni utilizzate devono essere correlate alla specifica finalità individuata nell’istanza;
  • la ripresa dei lavoratori dovrebbe avvenire di norma in via incidentale ed occasionale, tuttavia, se sussistono le ragioni giustificatrici del controllo, è possibile inquadrare direttamente l’operatore, senza introdurre condizioni quali, per esempio, “l’angolo di ripresa” della telecamera oppure “l’oscuramento del volto del lavoratore”;
  • non è fondamentale specificare il posizionamento e l’esatto numero delle telecamere da installare, fermo restando che le riprese effettuate devono essere strettamente connesse con le ragioni legittimanti il controllo e dichiarate nell’istanza, la cui effettiva sussistenza va sempre verificata in sede di eventuale accertamento ispettivo;
  • il provvedimento autorizzativo viene rilasciato sulla base delle specifiche ragioni dichiarate dall’istante in sede di richiesta, pertanto l’attività di controllo è legittima se strettamente funzionale alla tutela dell’interesse dichiarato. Tale interesse non può essere modificato nel corso del tempo nemmeno se vengano invocate le altre ragioni legittimanti il controllo ma non dichiarate nell’istanza di autorizzazione.

 

Tutela del patrimonio aziendale

  • la richieste di autorizzazione non è necessaria per l’utilizzo di dispositivi collegati ad impianti di antifurto che tutelano il patrimonio aziendale in quanto, tali dispositivi, entrando in funzione soltanto quando in azienda non sono presenti lavoratori, non consentono alcuna forma di controllo incidentale;
  • per l’installazione di dispositivi operanti in presenza del personale aziendale la ragione di “tutela del patrimonio” va necessariamente comparata con i diritti garantiti ai lavoratori. Pertanto è indispensabile effettuare una valutazione circa la gradualità nell’ampiezza e tipologia del monitoraggio da effettuare, avendo altresì riguardo dei mezzi tecnici e legali alternativi attuabili, della qualità delle cose da tutelare, della possibilità per il datore di lavoro di prevenire ammanchi attraverso l’adozione di misure alternative;

 

Telecamere

  • ove sussistano le ragioni giustificatrici del provvedimento, è autorizzabile da postazione remota sia la visione delle immagini “in tempo reale” che registrate. Tuttavia, l’accesso da postazione remota alle immagini “in tempo reale” deve essere autorizzato solo in casi eccezionali debitamente motivati;
  • l’accesso alle immagini registrate, sia da remoto che “in loco”, deve essere tracciato anche tramite apposite funzionalità che consentano la conservazione dei “log di accesso” per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi. Pertanto non va più posta come condizione l’utilizzo del sistema della “doppia chiave fisica o logica”;
  • l’installazione di una telecamera diretta su spazi dove i lavoratori hanno accesso anche occasionalmente (luoghi esterni dove venga svolta attività lavorativa in modo saltuario o occasionale ad es. zone di carico e scarico merci) deve essere preventivamente autorizzata da un accordo con le OO.SS. o da un provvedimento dell’INL;
  • sono invece da escludere dall’applicazione della norma quelle zone esterne estranee alle pertinenze della ditta, come ad es. il suolo pubblico, anche se antistante alle zone di ingresso all’azienda, nelle quali non è prestata attività lavorativa.

 

Dati biometrici

  • il riconoscimento biometrico installato sulle macchine con lo scopo di impedire l’utilizzo a soggetti non autorizzati e necessario per avviarne il funzionamento, può essere considerato uno strumento indispensabile a “rendere la prestazione lavorativa” e pertanto si può prescindere sia dall’accordo con le OO.S.S. sia dal procedimento amministrativo.

Clicca qui per scaricare la Circolare n°5 del 19 febbraio 2018