Collaborazione con organismi paritetici in materia di formazione

Si informa che è stata diramata dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali – Direzione generale per l’Attività Ispettiva – una Nota (Prot. 37 dell’ 8 giugno 2015) di chiarimenti su quali provvedimenti debbano essere eventualmente adottati nei confronti dei datori di lavoro che abbiano fatto richiesta di collaborazione per la formazione ad organismi paritetici risultati non in possesso dei requisiti richiesti.

Nella nota viene in primo luogo richiamato l’art. 37, comma 12, del D.lgs 81/08 che stabilisce che la formazione debba avvenire “in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro”.

Di conseguenza, precisa la Nota, il datore di lavoro è tenuto a chiedere la collaborazione di tali organismi costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, entrambe firmatarie del Contratto collettivo Nazionale di Lavoro applicato dall’azienda, qualora sussistano le  due condizioni richiamate nel comma 12, ossia che l’organismo paritetico sia presente nel settore di riferimento e sia presente nel territorio ove il datore di lavoro svolge la propria attività.

Di conseguenza, ove in sede ispettiva si riscontri la carenza dei requisiti richiesti in tema di rappresentatività sul piano nazionale, per una o entrambe le Associazioni, dovrà essere disconosciuta la sua qualità di organismo paritetico.

Nel testo ministeriale viene poi richiamato l’Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 ove si specifica che tale collaborazione non impone necessariamente al datore di lavoro di effettuare la formazione con gli organismi, quanto di metterli a conoscenza della volontà di avviare il percorso formativo.

Posto l’obbligo per il datore di lavoro di verificare il possesso dei requisiti dell’organismo paritetico, prosegue la nota, va comunque precisato che il legislatore non ha previsto alcuna sanzione per la mancata osservanza del comma 12 dell’art. 37.

Risulta tuttavia al Ministero, che alcuni uffici applicano alla mancata richiesta di collaborazione all’O.P. da parte del datore di lavoro, la sanzione per la violazione dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs 81/08, ritenendo la formazione “non sufficiente e adeguata”.

A tale proposito, correttamente il Ministero precisa che i contenuti di adeguatezza e sufficienza della formazione non vadano ricercati sull’esistenza o meno del rapporto collaborativo con gli organismi paritetici, quanto piuttosto ad accertare che il corso erogato sia stato rispettoso delle previsioni di legge circa i contenuti e la durata (Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011).

Pertanto, conclude la nota ministeriale, nel caso in cui un datore di lavoro eroghi la formazione senza la collaborazione dell’organismo paritetico, non potrà essere sanzionato, in base ai principi di legalità, tassatività e ragionevolezza, sul presupposto di una formazione ritenuta “non sufficiente ed adeguata”.

Per completezza d’informazione, si allega il testo integrale della Nota.