Definizione lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati – Pubblicazione Decreto Ministeriale

Definizione lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati – Pubblicazione Decreto Ministeriale

Si ricorda che é stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio scorso il Decreto 17 ottobre 2017 del Ministero del Lavoro, che abroga e sostituisce il precedente, con cui vengono definite le condizioni che i soggetti devono possedere per essere qualificati lavoratori svantaggiati e lavoratori molto svantaggiati, in conformità al Regolamento UE N. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato.
Nel rinviare ad un’attenta lettura del provvedimento, che si allega, si forniscono di seguito le condizioni contenute nel provvedimento:

  1. Sono definiti lavoratori svantaggiati i soggetti che alternativamente:
  • non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • abbiano un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
  • non possiedano un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • abbiano superato i 50 anni di età;
  • sia un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
  • sia occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
  • appartenga a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile”.
  1. Sono definiti lavoratori molto svantaggiati i soggetti che siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero coloro che siano privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito ed appartengano a una delle categorie previste dalle lettere da b) a g) del numero 1) del medesimo Decreto ministeriale.