Sicurezza sul lavoro: criteri di qualificazione della figura del formatore 

Si ritiene utile informare che, con avviso pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2013, il Ministero del Lavoro ha reso noto che, in data 6 marzo 2013, con decreto interministeriale, sono stati emanati i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’articolo  6,  comma  8, lettera m-bis), del decreto legislativo n. 81/08 e s.m.i. e reperibili nel sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro) all’interno della sezione “Sicurezza nel lavoro”.

Si ricorda che il documento, approvato dalla Commissione consultiva nella seduta del 18 aprile 2012, (Cfr. ns. nota inf. n. 29 del 11.05.2012) individua i requisiti minimi che devono necessariamente possedere coloro che intendano svolgere l’attività di formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro relativamente ai corsi di cui agli artt. 34 e 37  del d.lgs. 81/08 e regolamentati dagli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Il decreto entrerà in vigore trascorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, quindi il prossimo 18 marzo 2014.

I criteri prevedono:

  • un pre-requisito per tutti coloro che vogliano svolgere attività di docenza e che consiste nel possesso di diploma  di scuola secondaria di secondo grado
  • sei criteri generali per tutti e alternativi tra loro, ossia i docenti devono possederne uno completo
  • una norma particolare  per i datori di lavoro RSPP che intendano svolgere attività di formazione nei confronti dei propri lavoratori.

Ciascun criterio è strutturato per garantire la contemporanea presenza dei tre elementi minimi fondamentali che devono essere posseduti per la figura del “docente-formatore”  in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

  1. conoscenza (che può essere rappresentata da laurea, master etc.)
  2. esperienza (calcolando il numero di anni  di attività lavorativa in materia)
  3. capacità didattica (es. pregressa esperienza quale formatore, corsi formativi in affiancamento a docente etc.)

I tre elementi sono integrabili fra loro ossia più è alto un elemento, meno alto può esserne un altro, fatta salva la presenza minima dei tre sopra riportati.

Il pre-requisito e i criteri previsti non riguardano le attività di addestramento.

Per i datori di lavoro non è richiesto il possesso del diploma e usufruiranno di una deroga di due anni durante la quale potranno formare i propri lavoratori, purché gli stessi datori di lavoro abbiano frequentato un corso di formazione per RSPP nel rispetto dell’Accordo  Stato Regioni del 21 dicembre 2011.

Per completezza di informazione si rimette in allegato il testo del decreto.